(Codice di procedura penale-art. 122)
 
                              Art. 122 
 
   (Citazione o intervento del civilmente obbligato per l'ammenda) 
 
  La persona civilmente obbligata per  l'ammenda,  ai  termini  degli
articoli 196 e 197 del codice penale, e' citata nell'istruzione o nel
giudizio in seguito a richiesta del pubblico ministero. Il pretore ne
dispone d'ufficio la citazione. Si osservano le forme  stabilite  per
la citazione del responsabile civile. 
 
  La persona predetta  puo'  anche  intervenire  volontariamente  nel
dibattimento, con le forme e nei termini stabiliti negli articoli 112
e 113. 
 
  Il  giudice  nel  termine  indicato  nell'articolo  120  puo'   con
ordinanza escludere  anche  d'ufficio  dal  procedimento  la  persona
civilmente  obbligata  per  l'ammenda,  quando   non   ricorrono   le
condizioni stabilite negli articoli 196 e 197 del codice penale.