Art. 122 (Citazione o intervento del civilmente obbligato per l'ammenda) La persona civilmente obbligata per l'ammenda, ai termini degli articoli 196 e 197 del codice penale, e' citata nell'istruzione o nel giudizio in seguito a richiesta del pubblico ministero. Il pretore ne dispone d'ufficio la citazione. Si osservano le forme stabilite per la citazione del responsabile civile. La persona predetta puo' anche intervenire volontariamente nel dibattimento, con le forme e nei termini stabiliti negli articoli 112 e 113. Il giudice nel termine indicato nell'articolo 120 puo' con ordinanza escludere anche d'ufficio dal procedimento la persona civilmente obbligata per l'ammenda, quando non ricorrono le condizioni stabilite negli articoli 196 e 197 del codice penale.