Art. 123 (Estensione dei diritti dell'imputato al responsabile civile e al civilmente obbligato per l'ammenda) Quando non sia disposto altrimenti, al responsabile civile e alla persona civilmente obbligata per l'ammenda, negli atti successivi alla citazione o al loro intervento nell'istruzione o nel giudizio, spettano per la difesa dei loro interessi civili i diritti e le garanzie riconosciuti all'imputato.