(Codice di procedura penale-art. 123)
 
                              Art. 123 
 
(Estensione dei diritti dell'imputato al  responsabile  civile  e  al
                 civilmente obbligato per l'ammenda) 
 
  Quando non sia disposto altrimenti, al responsabile civile  e  alla
persona civilmente obbligata per  l'ammenda,  negli  atti  successivi
alla citazione o al loro intervento nell'istruzione o  nel  giudizio,
spettano per la difesa dei loro  interessi  civili  i  diritti  e  le
garanzie riconosciuti all'imputato.