(Testo Unico-art. 94)
 
                              Art. 94. 
 
  Agli investiti di chiese palatine non cattedrali viene  conservato,
a  titolo  ad  personam,  l'assegno  supplementare  di  congrua  gia'
liquidato all'entrata in vigore della legge 27 maggio 1929,  n.  810,
fino a che non venga  assegnata  alla  chiesa  la  dotazione  di  cui
all'art. 29, lettera g) del Concordato 11 febbraio 1929 con la  Santa
Sede.