Art. 94. Agli investiti di chiese palatine non cattedrali viene conservato, a titolo ad personam, l'assegno supplementare di congrua gia' liquidato all'entrata in vigore della legge 27 maggio 1929, n. 810, fino a che non venga assegnata alla chiesa la dotazione di cui all'art. 29, lettera g) del Concordato 11 febbraio 1929 con la Santa Sede.