Art. 95. Art. 24 Legge 27 maggio 1929, n. 848, 1° comma. Fermo restando il trattamento economico di attivita' di servizio e di quiescenza, di cui al 2° comma dell'art. 24 della legge 27 maggio 1929, n. 848, ed all'art. 78 del regolamento approvato con R. decreto 2 dicembre 1929, n. 2262, le disposizioni della presente legge non si applicano agli investiti dei territori annessi al Regno nominati con bolla anteriore all'entrata in vigore della legge suddetta.