(Testo Unico-art. 95)
 
                              Art. 95. 
 
 
           Art. 24 Legge 27 maggio 1929, n. 848, 1° comma. 
 
  Fermo restando il trattamento economico di attivita' di servizio  e
di quiescenza, di cui al 2° comma dell'art. 24 della legge 27  maggio
1929, n. 848, ed all'art. 78 del regolamento approvato con R. decreto
2 dicembre 1929, n. 2262, le disposizioni della presente legge non si
applicano agli investiti dei territori annessi al Regno nominati  con
bolla anteriore all'entrata in vigore della legge suddetta.