(Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 106)
 
                              Art. 106. 
 
                       (Art. 104 T. U. 1926). 
 
  Con decreto Reale, su proposta dei Ministri  dell'interno  e  delle
finanze, e sentito il parere  del  Consiglio  superiore  di  sanita',
sara' provveduto alla formazione  e  alla  pubblicazione  dell'elenco
delle  sostanze  ed  essenze  nocive  alla  salute,  che  e'  vietato
adoperare,  o  che  si  possono  adoperare  soltanto  in  determinate
proporzioni, nella preparazione delle bevande alcooliche. 
 
  Tale elenco deve essere riveduto ogni biennio.