Art. 107. (Art. 105 T. U. 1926). I fabbricanti e gli esportatori di essenze per la confezione delle bevande alcooliche devono denunziare al prefetto l'apertura e la chiusura delle fabbriche o dei depositi e uniformarsi, oltre al disposto dell'art. 105, alle altre norme e prescrizioni che saranno stabilite con decreto Reale, sentito il Consiglio superiore di sanita'. Nel caso di trasgressione, il prefetto ordina la chiusura della fabbrica o del deposito.