(Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 107)
 
                              Art. 107. 
 
                       (Art. 105 T. U. 1926). 
 
  I fabbricanti e gli esportatori di essenze per la confezione  delle
bevande alcooliche devono denunziare  al  prefetto  l'apertura  e  la
chiusura delle fabbriche o  dei  depositi  e  uniformarsi,  oltre  al
disposto dell'art. 105, alle altre norme e prescrizioni  che  saranno
stabilite con  decreto  Reale,  sentito  il  Consiglio  superiore  di
sanita'. 
 
  Nel caso di trasgressione, il prefetto  ordina  la  chiusura  della
fabbrica o del deposito.