(Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 109)
 
                              Art. 109. 
 
                       (Art. 107 T. U. 1926). 
 
  Gli albergatori, i locandieri, coloro  che  gestiscono  pensioni  o
case di salute o altrimenti danno alloggio per  mercede  non  possono
dare alloggio a persone non munite della  carta  di  identita'  o  di
altro documento idoneo  ad  attestarne  la  identita'  e  proveniente
dall'Amministrazione dello Stato. 
 
  Per gli stranieri e' sufficiente l'esibizione del passaporto  o  di
altro documento che sia considerato ad esso equivalente in  forza  di
accordi internazionali, purche' munito della fotografia del titolare. 
 
  Gli albergatori e gli altri esercenti  predetti  devono  tenere  un
registro, nel quale sono  indicati  le  generalita'  e  il  luogo  di
provenienza   delle   persone   alloggiate,   e   devono   comunicare
giornalmente all'autorita' locale di pubblica sicurezza l'arrivo,  la
partenza e il luogo di destinazione di tali persone. 
 
  Nel caso di trasgressione puo' essere revocata la licenza, salve le
pene stabilite dal Codice penale.