Art. 88. (Art. 86 T. U. 1926). Non puo' essere conceduta licenza per l'esercizio di scommesse, fatta eccezione per le scommesse nelle corse, nelle regate, nei giuochi di palla o pallone e in altre simili gare, quando l'esercizio delle scommesse costituisce una condizione necessaria per l'utile svolgimento della gara. Le societa' di corse di cavalli, debitamente costituite ed autorizzate, hanno esclusivamente il diritto di esercitare per le proprie corse, tanto negli ippodromi quanto fuori di essi, i totalizzatori e le scommesse a libro, sia direttamente, sia per mezzo di allibratori, purche' questi agiscano in nome e per conto delle societa', ed abbiano, oltre la licenza di cui alla prima parte di questo articolo, una speciale autorizzazione delle societa' stesse. I contravventori sono puniti con l'arresto da due mesi a un anno e con l'ammenda non inferiore a L. 5000.