(Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 90)
 
                              Art. 90. 
 
                        (Art. 88 T. U. 1926). 
 
  Le domande di  licenza  e  di  autorizzazione  sono  presentate  al
podesta'  e  devono  essere  sottoposte  al   parere   dell'ufficiale
sanitario comunale.