(Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 93)
 
                              Art. 93. 
 
                        (Art. 91 T. U. 1926). 
 
  La licenza e l'autorizzazione durano fino al 31  dicembre  di  ogni
anno e valgono esclusivamente per i locali in esse indicati. 
 
  Si puo' condurre l'esercizio per mezzo di rappresentante.