(Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 93)
Art. 93.
(Art. 91 T. U. 1926).
La licenza e l'autorizzazione durano fino al 31 dicembre di ogni
anno e valgono esclusivamente per i locali in esse indicati.
Si puo' condurre l'esercizio per mezzo di rappresentante.