(Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 94)
 
                              Art. 94. 
 
                        (Art. 92 T. U. 1926). 
 
  L'autorizzazione di cui all'art. 89 non puo' essere  conceduta  per
le cantine delle caserme, per gli spacci di cibi o bevande  esistenti
negli stabilimenti di qualsiasi specie,  dipendenti  dalle  pubbliche
amministrazioni, ne' per gli esercizi temporanei.