(Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 95)
 
                              Art. 95. 
 
                        (Art. 93 T. U. 1926). 
 
  In ciascun comune o fazione di comune il numero degli  esercizi  di
vendita o di consumo di qualsiasi bevande alcoolica non puo' superare
il rapporto di uno per quattrocento abitanti. 
 
  Il numero degli  esercizi  di  vendita  o  di  consumo  di  bevande
alcooliche che abbiano un contenuto in alcool superiore  al  4,1/2  %
del volume, non puo' superare,  per  ciascun  comune  o  frazione  di
comune, il rapporto di uno per mille abitanti. 
 
  Le predette disposizioni non si applicano al proprietario che vende
al minuto il vino dei propri fondi. 
 
  Le limitazioni stabilite in questo  articolo  non  impediscono  che
possa essere conceduta la licenza all'avente causa, per atto tra vivi
o a causa di morte, da un esercente debitamente autorizzato,  purche'
l'avente causa provi l'effettivo trapasso dell'azienda. 
 
  In ciascun comune o in ciascuna frazione di comune il numero  delle
autorizzazioni prevedute dall'art. 89 non puo' superare  il  rapporto
stabilito nel primo capoverso di questo articolo.