Art. 95. (Art. 93 T. U. 1926). In ciascun comune o fazione di comune il numero degli esercizi di vendita o di consumo di qualsiasi bevande alcoolica non puo' superare il rapporto di uno per quattrocento abitanti. Il numero degli esercizi di vendita o di consumo di bevande alcooliche che abbiano un contenuto in alcool superiore al 4,1/2 % del volume, non puo' superare, per ciascun comune o frazione di comune, il rapporto di uno per mille abitanti. Le predette disposizioni non si applicano al proprietario che vende al minuto il vino dei propri fondi. Le limitazioni stabilite in questo articolo non impediscono che possa essere conceduta la licenza all'avente causa, per atto tra vivi o a causa di morte, da un esercente debitamente autorizzato, purche' l'avente causa provi l'effettivo trapasso dell'azienda. In ciascun comune o in ciascuna frazione di comune il numero delle autorizzazioni prevedute dall'art. 89 non puo' superare il rapporto stabilito nel primo capoverso di questo articolo.