(Testo unico-art. 60)
                              Art. 60. 
 
(Art. 79, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 56, R. decreto
30 novembre 1924, n. 2172 - Art. 8, comma  1°,  R.  decreto-legge  28
                       agosto 1931, n. 1227). 
 
  I rettori e direttori hanno il dovere di promuovere qualsiasi forma
d'interessamento e di contribuzione finanziaria da parte di Enti o di
privati  a   favore   delle   Universita'   e   Istituti   cui   sono
rispettivamente preposti; in particolare, loro incombe  l'obbligo  di
promuovere la formazione di consorzi  allo  scopo  di  coordinare  le
iniziative nel modo piu' utile ed efficace ai fini del mantenimento e
funzionamento delle Universita' e Istituti.