(Testo unico-art. 61)
                              Art. 61. 
 
  Ai Consorzi universitari e' riconosciuta personalita', giuridica. 
  Ciascun Consorzio e' costituito con la convenzione che determina  i
rapporti fra gli Enti e i privati partecipanti al  Consorzio  stesso,
ed ha uno statuto che ne regola l'ordinamento e il funzionamento. 
  La convenzione e  lo  statuto  sono  approvati  con  decreto  Reale
emanato su proposta del Ministro dell'educazione nazionale, udito  il
Consiglio di Stato, e sono pubblicati nella  Gazzetta  Ufficiale  del
Regno.