(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 100)
                              Art. 100. 
                 (Impugnazione dei crediti ammessi). 
 
  Entro  quindici  giorni  dal  deposito  dello  stato   passivo   in
cancelleria ciascun creditore puo' impugnare i crediti  ammessi,  con
ricorso al giudice delegato. 
  Il giudice fissa con  decreto  l'udienza  in  cui  le  parti  e  il
curatore  devono  comparire  davanti  a  lui,  nonche'   il   termine
perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto al curatore
ed ai  creditori  i  cui  crediti  vengono  impugnati.  Le  parti  si
costituiscono a norma dell'art. 98 terzo comma. 
  Se all'udienza le  parti  non  raggiungono  l'accordo,  il  giudice
dispone con ordinanza non impugnabile che  in  caso  di  ripartizione
siano accantonate le quote spettanti ai creditori contestati. 
  Per l'istruzione e la decisione delle impugnazioni si applicano  le
disposizioni dell'articolo  precedente  e  il  giudizio  deve  essere
riunito a quello sulle opposizioni.