(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 101)
                              Art. 101. 
                 (Dichiarazioni tardive di crediti). 
 
  Anche dopo il decreto previsto nell'art. 97, fino a che  non  siano
esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo fallimentare, i  creditori
possono chiedere con ricorso  al  giudice  delegato  l'ammissione  al
passivo. 
  Il giudice fissa con decreto l'udienza in cui il richiedente  e  il
curatore devono comparire davanti a lui nonche' il termine perentorio
per la notificazione al curatore del ricorso e del decreto. Le  parti
si  sostituiscono  a  norma  dell'art.  98,  terzo   comma.   Possono
intervenire gli altri creditori. 
  Se all'udienza il curatore  non  contesta  l'ammissione  del  nuovo
credito e il giudice lo ritiene fondato, il credito  e'  ammesso  con
decreto; altrimenti il giudice provvede all'istruzione della causa  a
norma degli articoli 175 e seguenti del codice di procedura civile. 
  Il  creditore  sopporta  le  spese  conseguenti  al  ritardo  della
domanda, salvo  che  il  ritardo  sia  dipeso  da  causa  a  lui  non
imputabile.