Art. 103. (Domande di rivendicazione, restituzione e separazione di cose mobili). Le disposizioni degli articoli da 93 a 102 si applicano anche alle domande di rivendicazione, restituzione e separazione di cose mobili possedute dal fallito. In base all'elenco di tutte le domande il giudice forma uno stato delle domande accolte o respinte ai sensi degli articoli 95, 96 e 97. Se le domande sono proposte tardivamente a norma dell'art. 101, il giudice delegato puo' sospendere la vendita delle cose rivendicate, chieste in restituzione o separate, con cauzione o senza. In ogni caso il giudice, prima di provvedere sulle domande, deve, in quanto possibile, sentire il fallito. Le domande di rivendicazione, restituzione e separazione sul prezzo non pregiudicano le ripartizioni anteriori, e possono essere fatte valere sulle somme ancora da distribuire.