(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 103)
                              Art. 103. 
(Domande  di  rivendicazione,  restituzione  e  separazione  di  cose
                              mobili). 
 
  Le disposizioni degli articoli da 93 a 102 si applicano anche  alle
domande di rivendicazione, restituzione e separazione di cose  mobili
possedute dal fallito. 
  In base all'elenco di tutte le domande il giudice forma  uno  stato
delle domande accolte o respinte ai sensi degli articoli 95, 96 e 97. 
  Se le domande sono proposte tardivamente a norma dell'art. 101,  il
giudice delegato puo' sospendere la vendita delle  cose  rivendicate,
chieste in restituzione o separate, con cauzione o senza. 
  In ogni caso il giudice, prima di provvedere sulle  domande,  deve,
in quanto possibile, sentire il fallito. 
  Le domande di rivendicazione, restituzione e separazione sul prezzo
non pregiudicano le ripartizioni anteriori, e  possono  essere  fatte
valere sulle somme ancora da distribuire.