(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 92)
                              Art. 92. 
               (Avviso ai creditori per la verifica). 
 
  Il curatore comunica, mediante raccomandata, ai  creditori  e  agli
altri interessati compresi negli elenchi  indicati  nell'art.  89  il
termine entro il quale devono far pervenire in  cancelleria  le  loro
domande, nonche'  le  disposizioni  della  sentenza  dichiarativa  di
fallimento, che riguardano la formazione dello stato passivo. 
 
  Per i creditori e per gli altri interessati non residenti nel Regno
l'avviso  e'  rimesso  a  chi  li  rappresenta.  Se  manca  un   loro
rappresentante nel Regno, il giudice  puo'  prorogare  il  termine  e
della  proroga  e'  data  notizia  a  tutti  gli  altri  creditori  e
interessati.