(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 93)
                              Art. 93. 
                 (Domanda di ammissione al passivo). 
 
  La domanda di ammissione al passivo deve contenere il cognome e  il
nome del creditore, l'indicazione della somma, del titolo da  cui  il
credito  deriva,  delle  ragioni  di  prelazione  e   dei   documenti
giustificativi. 
  Se il creditore non e' domiciliato nel comune in  cui  ha  sede  il
tribunale, la domanda deve inoltre contenere l'elezione del domicilio
nel comune stesso; altrimenti tutte le  notificazioni  posteriori  si
fanno al creditore presso la cancelleria del tribunale. 
  I documenti non presentati con la domanda devono essere  depositati
prima dell'adunanza di verifica. 
  Il giudice ad istanza della parte puo' disporre che il  cancelliere
prenda copia dei titoli al portatore o  all'ordine  presentati  e  li
restituisca con l'annotazione dell'avvenuta domanda di ammissione  al
passivo.