(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 94)
                              Art. 94. 
                      (Effetto della domanda). 
 
  La domanda di ammissione  al  passivo  produce  gli  effetti  della
domanda giudiziale ed impedisce la decadenza dei termini per gli atti
che non possono compiersi durante il fallimento.