(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 95)
                              Art. 95. 
                  (Formazione dello stato passivo). 
 
  Il  cancelliere  forma  un  elenco  cronologico  delle  domande  di
ammissione al passivo e lo rimette al giudice delegato.  Questi,  con
l'assistenza del curatore, sentito il fallito ed assunte le opportune
informazioni, esamina le domande e predispone  in  base  ad  esse  lo
stato passivo del  fallimento.  Il  giudice  indica  distintamente  i
crediti che ritiene di ammettere,  specificando  se  sono  muniti  di
privilegio, pegno o ipoteca, e i crediti che ritiene di non ammettere
in tutto o in parte, esponendo sommariamente i motivi dell'esclusione
totale o parziale di essi o delle relative garanzie. 
  I crediti indicati nell'ultimo comma dell'art. 55 e  quelli  per  i
quali non sono stati ancora  presentati  i  documenti  giustificativi
sono compresi con riserva fra i crediti ammessi. 
  Se il credito risulta da sentenza  non  passata  in  giudicato,  e'
necessaria l'impugnazione se non si vuole ammettere il credito. 
  Lo stato passivo predisposto dal giudice deve essere depositato  in
cancelleria almeno tre giorni prima di quello fissato  dall'art.  16,
n. 5. I creditori possono prenderne visione.