(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 96)
                              Art. 96. 
                (Verificazione dello stato passivo). 
 
  Nell'adunanza prevista dall'art.  16,  n.  5,  e'  esaminato,  alla
presenza del curatore  e  con  l'intervento  del  fallito,  lo  stato
passivo predisposto dal giudice. Sono inoltre esaminate le domande di
ammissione  al  passivo  pervenute   successivamente   o   presentate
nell'adunanza stessa. 
  Il giudice, tenuto conto delle contestazioni e  delle  osservazioni
degli interessati, nonche' dei nuovi documenti esibiti, apporta  allo
stato  passivo  le  modificazioni  e  le  integrazioni  che   ritiene
necessarie. 
  Se le operazioni non possono esaurirsi in  una  sola  adunanza,  il
giudice ne rinvia la prosecuzione a non piu' di  otto  giorni,  senza
che occorra altro avviso per gli intervenuti e per gli assenti. 
  Il giudice ha in ogni caso facolta'  di  riservarsi  la  definitiva
formazione dello stato  passivo  fino  a  quindici  giorni  dopo  che
l'adunanza dei creditori ha esaurito le sue operazioni.