(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 97)
                              Art. 97. 
                 (Esecutivita' dello stato passivo). 
 
  Lo stato passivo del fallimento e' sottoscritto dal giudice  e  dal
cancelliere e si chiude con  decreto  del  giudice  che  lo  dichiara
esecutivo a decorrere dalla data in cui l'adunanza dei  creditori  ha
esaurito le sue operazioni o da quella successiva prevista nel quarto
comma dell'articolo precedente. 
  Lo  stato  passivo  col  decreto  del  giudice  e'  depositato   in
cancelleria, ove i creditori possono prenderne visione. 
  Se vi sono domande di ammissione al passivo,  che  non  sono  state
accolte in tutto o in parte o che sono state accolte con riserva,  il
curatore ne da' immediatamente notizia ai creditori esclusi o ammessi
con riserva mediante raccomandata con avviso di ricevimento.