(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 98)
                              Art. 98. 
     (Opposizione dei creditori esclusi o ammessi con riserva). 
 
  I creditori esclusi o ammessi con riserva possono fare opposizione,
entro  quindici  giorni  dal  deposito   dello   stato   passivo   in
cancelleria, presentando ricorso al giudice delegato. 
  Il giudice fissa con decreto l'udienza in  cui  tutti  i  creditori
opponenti e il curatore devono comparire avanti  a  lui,  nonche'  il
termine per la notificazione al curatore del ricorso e del decreto. 
  Almeno  cinque  giorni  prima  dell'udienza  i   creditori   devono
costituirsi. Se il creditore non  si  costituisce,  l'opposizione  si
reputa abbandonata. 
  Possono intervenire in causa gli altri creditori.