(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 99)
                              Art. 99. 
         (Istruzione dell'opposizione e sentenza relativa). 
 
  Il giudice delegato provvede all'istruzione delle  varie  cause  di
opposizione e quindi fissa l'udienza per la  discussione  davanti  al
collegio a norma dell'art. 189 del codice di procedura civile. 
  Quando alcune opposizioni sono mature  per  la  decisione  e  altre
richiedono lunga istruzione, il giudice pronuncia  ordinanza  con  la
quale separa le cause e rimette al  collegio  quelle  mature  per  la
decisione. 
  Il tribunale pronuncia  su  tutte  le  opposizioni,  che  gli  sono
rimesse, con unica sentenza. Nella ipotesi  prevista  dall'art.  279,
primo comma, del  codice  di  procedura  civile,  il  tribunale  puo'
ammettere provvisoriamente al passivo tutto o  in  parte  il  credito
contestato. 
  La sentenza deve essere affissa alla porta  esterna  del  tribunale
entro otto giorni dalla sua  pubblicazione,  ed  e'  provvisoriamente
esecutiva.  Il  cancelliere  da'   immediato   avviso   dell'avvenuta
pubblicazione ai procuratori delle parti, a norma dell'art.  136  del
codice di procedura civile. 
  Il termine per appellare  e'  di  giorni  quindici  dall'affissione
della  sentenza.  Si  osservano  per  il  giudizio  di   appello   le
disposizioni dei commi precedenti in quanto applicabili.  Il  termine
per il ricorso in cassazione decorre dal giorno dell'affissione della
sentenza ed e' ridotto della meta'. 
  Non e' ammesso l'appello  per  le  controversie  non  eccedenti  la
competenza del pretore.