(Codice della navigazione-art. 131)
                              Art. 131. 
              (Personale addetto ai servizi dei porti). 
 
  Il personale addetto ai servizi dei porti comprende: 
  1) i lavoratori portuali; 
  2) i barcaioli. 
 
  Il ministro per le comunicazioni, in relazione alle caratteristiche
e alle esigenze del traffico, puo'  determinare  altre  categorie  di
personale dei porti, disciplinandone, ove occorra, l'impiego.