Art. 131.
(Personale addetto ai servizi dei porti).
Il personale addetto ai servizi dei porti comprende:
1) i lavoratori portuali;
2) i barcaioli.
Il ministro per le comunicazioni, in relazione alle caratteristiche
e alle esigenze del traffico, puo' determinare altre categorie di
personale dei porti, disciplinandone, ove occorra, l'impiego.