(Codice della navigazione-art. 132)
                              Art. 132. 
     (Matricole, registri e documenti di lavoro del personale). 
 
  Il personale navigante e' iscritto in matricole, ed e' munito di un
libretto di navigazione. 
 
  Il personale addetto ai servizi dei porti e' iscritto  in  registri
ed e' munito di un libretto di ricognizione. 
 
  Le matricole e i registri sono tenuti dagli uffici di porto. 
 
  Le forme e gli effetti dei documenti di lavoro indicati nel primo e
secondo comma sono stabiliti dal regolamento.