(Codice della navigazione-art. 133)
                              Art. 133. 
    (Requisiti per l'iscrizione nelle matricole e nei registri). 
 
  Possono  conseguire  l'iscrizione  nelle  matricole  del  personale
navigante i cittadini italiani di eta' non inferiore  ai  quattordici
anni, che abbiano i requisiti stabiliti dal regolamento. 
 
  I minori di anni quattordici, ma  non  minori  dei  dieci,  possono
essere iscritti quando imbarchino alle dipendenze di parenti o affini
fino al terzo grado. 
 
  Per l'iscrizione di minori degli anni  diciotto  e'  necessario  il
consenso di chi esercita la potesta' o la tutela. 
 
  Il  ministro  per  le  comunicazioni  puo'  consentire  che   nelle
matricole siano iscritti anche italiani non regnicoli. 
 
  I requisiti per l'iscrizione nei registri del personale addetto  ai
servizi portuali sono stabiliti dal regolamento, o, nel caso indicato
dal  secondo  comma  dell'articolo   131,   dal   ministro   per   le
comunicazioni. 
 
  Parimenti sono disciplinate dal regolamento la cancellazione  dalle
matricole e dai registri, nonche' la re iscrizione nei medesimi.