Art. 133.
(Requisiti per l'iscrizione nelle matricole e nei registri).
Possono conseguire l'iscrizione nelle matricole del personale
navigante i cittadini italiani di eta' non inferiore ai quattordici
anni, che abbiano i requisiti stabiliti dal regolamento.
I minori di anni quattordici, ma non minori dei dieci, possono
essere iscritti quando imbarchino alle dipendenze di parenti o affini
fino al terzo grado.
Per l'iscrizione di minori degli anni diciotto e' necessario il
consenso di chi esercita la potesta' o la tutela.
Il ministro per le comunicazioni puo' consentire che nelle
matricole siano iscritti anche italiani non regnicoli.
I requisiti per l'iscrizione nei registri del personale addetto ai
servizi portuali sono stabiliti dal regolamento, o, nel caso indicato
dal secondo comma dell'articolo 131, dal ministro per le
comunicazioni.
Parimenti sono disciplinate dal regolamento la cancellazione dalle
matricole e dai registri, nonche' la re iscrizione nei medesimi.