(Codice della navigazione-art. 134)
                              Art. 134. 
                (Titoli professionali del personale). 
 
  Per i servizi di coperta i titoli professionali sono: 
  a) capitano; 
  b) capo timoniere; 
  c) capo barca; 
  d) conduttore di motoscafi; 
  e) barcaiolo abilitato. 
 
  Per i servizi di macchina i titoli professionali sono: 
  a) macchinista; 
  b) motorista. 
 
  Coloro che sono in possesso dei titoli di cui alle lettere a),  b),
d) del primo  comma  e  a),  b)  del  secondo  comma  possono  essere
autorizzati con apposita annotazione sul documento di abilitazione  a
prestare servizio su navi addette a servizi pubblici di  linea  o  di
rimorchio o a servizi di trasporto di personale per conto di terzi. 
 
  I  requisiti  per   il   conseguimento   dei   titoli,   i   limiti
dell'abilitazione  professionale  propria  a  ciascun  titolo  e   le
modalita' del rilascio sono stabiliti dal regolamento. 
 
  Il ministro per le comunicazioni, in relazione alle caratteristiche
e alle esigenze dei  trasporti,  puo'  determinare  altre  qualifiche
relative  all'esercizio  della  navigazione  interna,  stabilendo  le
condizioni e le modalita' per il conseguimento  dei  relativi  titoli
professionali. 
 
  I limiti per le abilitazioni professionali del personale addetto ai
servizi portuali sono stabiliti da leggi o regolamenti speciali.