Art. 134.
(Titoli professionali del personale).
Per i servizi di coperta i titoli professionali sono:
a) capitano;
b) capo timoniere;
c) capo barca;
d) conduttore di motoscafi;
e) barcaiolo abilitato.
Per i servizi di macchina i titoli professionali sono:
a) macchinista;
b) motorista.
Coloro che sono in possesso dei titoli di cui alle lettere a), b),
d) del primo comma e a), b) del secondo comma possono essere
autorizzati con apposita annotazione sul documento di abilitazione a
prestare servizio su navi addette a servizi pubblici di linea o di
rimorchio o a servizi di trasporto di personale per conto di terzi.
I requisiti per il conseguimento dei titoli, i limiti
dell'abilitazione professionale propria a ciascun titolo e le
modalita' del rilascio sono stabiliti dal regolamento.
Il ministro per le comunicazioni, in relazione alle caratteristiche
e alle esigenze dei trasporti, puo' determinare altre qualifiche
relative all'esercizio della navigazione interna, stabilendo le
condizioni e le modalita' per il conseguimento dei relativi titoli
professionali.
I limiti per le abilitazioni professionali del personale addetto ai
servizi portuali sono stabiliti da leggi o regolamenti speciali.