(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 140)
                              Art. 140. 
      (Autorita' preposta alla disciplina del lavoro portuale) 
 
 
  L'autorita' preposta alla  disciplina  del  lavoro  portuale,  agli
effetti degli articoli 110 e 1249 del codice, e': 
    a) nei porti  nei  quali  ha  sede  un  ufficio  del  lavoro,  il
direttore dell'ufficio; 
    b) nei porti nei quali non ha sede un ufficio del lavoro,  ma  il
cui comando e' affidato a un ufficiale di porto,  il  comandante  del
porto, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 146; 
    c) nei porti e negli approdi cui e' preposta persona estranea  al
corpo delle capitanerie di porto, l'ufficiale capo  deli  circondario
alla cui circoscrizione il porto o l'approdo  appartiene,  ovvero  un
ufficiale di porto designato dal capo del compartimento.