Art. 140. (Autorita' preposta alla disciplina del lavoro portuale) L'autorita' preposta alla disciplina del lavoro portuale, agli effetti degli articoli 110 e 1249 del codice, e': a) nei porti nei quali ha sede un ufficio del lavoro, il direttore dell'ufficio; b) nei porti nei quali non ha sede un ufficio del lavoro, ma il cui comando e' affidato a un ufficiale di porto, il comandante del porto, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 146; c) nei porti e negli approdi cui e' preposta persona estranea al corpo delle capitanerie di porto, l'ufficiale capo deli circondario alla cui circoscrizione il porto o l'approdo appartiene, ovvero un ufficiale di porto designato dal capo del compartimento.