(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 141)
Art. 141.
(Istituzione degli uffici del lavoro portuale e loro direzione)
Gli uffici del lavoro nei porti sono istituiti presso quegli uffici
di compartimento e quegli altri uffici che sono designati dal
ministro per la marina mercantile.
Gli uffici del lavoro sono sottoposti alla vigilanza del capo del
compartimento.
L'ufficiale di porto preposto all'ufficio del lavoro assume la
denominazione di direttore dell'ufficio del lavoro portuale.