(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 141)
                              Art. 141. 
   (Istituzione degli uffici del lavoro portuale e loro direzione) 
 
 
  Gli uffici del lavoro nei porti sono istituiti presso quegli uffici
di compartimento  e  quegli  altri  uffici  che  sono  designati  dal
ministro per la marina mercantile. 
  Gli uffici del lavoro sono sottoposti alla vigilanza del  capo  del
compartimento. 
  L'ufficiale di porto preposto  all'ufficio  del  lavoro  assume  la
denominazione di direttore dell'ufficio del lavoro portuale.