(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 142)
                              Art. 142. 
           (Attribuzioni degli uffici del lavoro portuale) 
 
 
  Gli uffici del lavoro portuale: 
    1) tengono i registri dei lavoratori e quelli delle  imprese  per
operazioni portuali; 
    2)  custodiscono  gli  atti  concernenti   l'istituzione   e   il
funzionamento delle compagnie portuali; 
    3) controllano la gestione e il funzionamento delle compagnie; 
    4) stabiliscono i  criteri  per  l'avviamento  al  lavoro  e  per
l'avvicendamento della mano d'opera; 
    5) provvedono all'organizzazione del  lavoro  in  relazione  alle
particolari  esigenze  del  traffico  del  porto  e  vigilano   sulla
osservanza delle norme e delle tariffe relative al lavoro portuale; 
    6) vigilano sulla esecuzione delle operazioni portuali; 
    7) verificano e vistano, su richiesta degli interessati, le  note
di lavoro e le fatture; 
    8)  provvedono  alla  liquidazione  ed   alla   riscossione   dei
contributi e dei proventi previsti da leggi speciali; 
    9) curano l'esecuzione delle decisioni del consiglio  del  lavoro
portuale; 
    10) adempiono a ogni altro incarico previsto  dal  codice  e  dal
presente regolamento o che venga ad essi affidato dal ministro per la
marina mercantile o dal capo del compartimento.