Art. 142. (Attribuzioni degli uffici del lavoro portuale) Gli uffici del lavoro portuale: 1) tengono i registri dei lavoratori e quelli delle imprese per operazioni portuali; 2) custodiscono gli atti concernenti l'istituzione e il funzionamento delle compagnie portuali; 3) controllano la gestione e il funzionamento delle compagnie; 4) stabiliscono i criteri per l'avviamento al lavoro e per l'avvicendamento della mano d'opera; 5) provvedono all'organizzazione del lavoro in relazione alle particolari esigenze del traffico del porto e vigilano sulla osservanza delle norme e delle tariffe relative al lavoro portuale; 6) vigilano sulla esecuzione delle operazioni portuali; 7) verificano e vistano, su richiesta degli interessati, le note di lavoro e le fatture; 8) provvedono alla liquidazione ed alla riscossione dei contributi e dei proventi previsti da leggi speciali; 9) curano l'esecuzione delle decisioni del consiglio del lavoro portuale; 10) adempiono a ogni altro incarico previsto dal codice e dal presente regolamento o che venga ad essi affidato dal ministro per la marina mercantile o dal capo del compartimento.