Art. 144. (Durata in carica dei membri del consiglio) I rappresentanti, nel consiglio, dei lavoratori portuali, dei datori di lavoro e degli enti interessati al traffico del porto durano in carica un biennio e possono essere confermati. Devono essere sostituiti i falliti e coloro a cui carico venga accertata qualche infrazione agli ordinamenti del lavoro portuale o che riportino una delle condanne di cui al n. 4 dell'articolo 152.