(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 144)
                              Art. 144. 
             (Durata in carica dei membri del consiglio) 
 
 
  I rappresentanti,  nel  consiglio,  dei  lavoratori  portuali,  dei
datori di lavoro e degli  enti  interessati  al  traffico  del  porto
durano in carica un biennio e possono essere confermati. 
  Devono essere sostituiti i falliti e  coloro  a  cui  carico  venga
accertata qualche infrazione agli ordinamenti del lavoro  portuale  o
che riportino una delle condanne di cui al n. 4 dell'articolo 152.