(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 145)
                              Art. 145. 
                    (Scioglimento del consiglio) 
 
 
  Quando si verifichino circostanze per le quali sia pregiudicato  il
regolare funzionamento del  consiglio,  il  ministro  per  la  marina
mercantile dispone lo scioglimento del consiglio stesso,  affidandone
le funzioni al direttore dell'ufficio  del  lavoro  portuale  per  un
periodo non superiore a un anno.