Art. 146. (Disciplina del lavoro nei porti di minor traffico) Per i porti e gli approdi di minore traffico, nei quali non sono istituiti uffici del lavoro portuale, il ministro per la marina, mercantile determina con proprio decreto in quali di essi deve essere provveduto alla disciplina, e alla vigilanza del lavoro portuale e stabilisce le funzioni che all'uopo devono essere esercitare dal comandante del porto o dell'approdo sotto la vigilanza del capo del compartimento. Nelle localita', che sono sedi di ufficio di compartimento le suddette funzioni sono affidate a un ufficiale designato dal comandante del porto. Nei porti e negli approdi suddetti le funzioni del consiglio del lavoro portuale sono esercitate, da una commissione del lavoro portuale composta: 1) dall'ufficiale indicato nelle lettere b) e c) dell'articolo 140, presidente; 2) da un funzionario dell'ufficio provinciale del lavoro; 3) da un rappresentante dei lavoratori portuali designato mediante sistema elettivo dagli operai permanenti; 4) da un rappresentante dei datori di lavoro designato dalla competente camera dell'agricoltura, industriale e commercio.