(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 146)
                              Art. 146. 
         (Disciplina del lavoro nei porti di minor traffico) 
 
 
  Per i porti e gli approdi di minore traffico, nei  quali  non  sono
istituiti uffici del lavoro portuale,  il  ministro  per  la  marina,
mercantile determina con proprio decreto in quali di essi deve essere
provveduto alla disciplina, e alla vigilanza del  lavoro  portuale  e
stabilisce le funzioni che  all'uopo  devono  essere  esercitare  dal
comandante del porto o dell'approdo sotto la vigilanza del  capo  del
compartimento. 
  Nelle localita', che sono  sedi  di  ufficio  di  compartimento  le
suddette  funzioni  sono  affidate  a  un  ufficiale  designato   dal
comandante del porto. 
  Nei porti e negli approdi suddetti le funzioni  del  consiglio  del
lavoro portuale  sono  esercitate,  da  una  commissione  del  lavoro
portuale composta: 
    1) dall'ufficiale indicato nelle lettere b)  e  c)  dell'articolo
140, presidente; 
    2) da un funzionario dell'ufficio provinciale del lavoro; 
    3)  da  un  rappresentante  dei  lavoratori  portuali   designato
mediante  sistema  elettivo  dagli  operai  permanenti;  4)   da   un
rappresentante dei datori di lavoro designato dalla competente camera
dell'agricoltura, industriale e commercio.