(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 147)
                              Art. 147. 
                              (Ricorsi) 
 
 
  Contro i provvedimenti dell'autorita' preposta alla disciplina  del
lavoro portuale, nel termine di trenta giorni dalla data  della  loro
comunicazione,  gli  interessati  possono  ricorrere  al   capo   del
compartimento.