(Testo unico delle norme sugli assegni familiari- art. 87)
                              Art. 87. 
              (Art. 23 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048). 

 
  Si  osservano  per  gli  assegni  familiari,   sempre   che   siano
applicabili, le disposizioni del regio decreto-legge 4 ottobre  1935,
n.  1827,  convertito  nella  legge  6  aprile  1936,  n.  1155,  sul
perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale,
comprese quelle sui benefici, i privilegi e le esenzioni fiscali.