(Testo unico delle norme sugli assegni familiari- art. 88)
                              Art. 88. 
              (Art. 26 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048). 

 
  La  vigilanza  per  l'applicazione  del  presente  testo  unico  e'
esercitata dal Ministero del lavoro  e  della  previdenza  sociale  a
mezzo dell'Ispettorato del lavoro. 

 
    Visto: Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale 
                            VIGORELLI