Art. 88. (Art. 26 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048). La vigilanza per l'applicazione del presente testo unico e' esercitata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale a mezzo dell'Ispettorato del lavoro. Visto: Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale VIGORELLI