TABELLA A Assegni familiari e relativo contributo per l'industria (D.P.R. 29 luglio 1948, n. 1136 - L. 31 marzo 1954, n. 117). (Comprensivi degli assegni di caropane e del relativo contributo stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, e successive modificazioni). A) Assegni settimanali (Ragguagliabili a giornata, a quindicina o a mese, secondo il rapporto di 1: 6, di 1 x 2, di 1 x 4 rispettivamente, piu' nel secondo caso un assegno giornaliero e due nel terzo). ===================================================================== | Per | Per | Per ciascun Aventi diritto |ciascun figlio| il coniuge | ascendente --------------------------------------------------------------------- | | | Dirigenti, impiegati ed | | | operai. . . . . . . . | L. 918 | L. 600 | L. 330 | | | B) Contributo (A carico del datore di lavoro) Misura: 28,50% sulla retribuzione lorda. Addizionale provvisoria 1,50%. C) Ammontare della retribuzione assoggettabile a contributo - limite minimo: L. 400 giornaliere; - limite massimo: per gli uomini L. 900 giornaliere; per le donne L. 750 giornaliere. Visto: Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale VIGORELLI