(Testo unico delle norme sugli assegni familiari-Tabella A)
    
                                                  TABELLA A

       Assegni familiari e relativo contributo per l'industria
    (D.P.R. 29 luglio 1948, n. 1136 - L. 31 marzo 1954, n. 117).

(Comprensivi  degli  assegni  di  caropane  e del relativo contributo
  stabiliti  dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
  6 maggio 1947, n. 563, e successive modificazioni).

                       A) Assegni settimanali
(Ragguagliabili  a  giornata,  a  quindicina  o  a  mese,  secondo il
  rapporto  di  1:  6,  di  1 x 2, di 1 x 4 rispettivamente, piu' nel
  secondo caso un assegno giornaliero e due nel terzo).
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                         |     Per      |      Per     | Per ciascun
   Aventi diritto        |ciascun figlio|  il coniuge  | ascendente
---------------------------------------------------------------------
                         |              |              |
Dirigenti, impiegati ed  |              |              |
  operai. . . . . . . .  |    L. 918    |    L. 600    |    L. 330
                         |              |              |

                            B) Contributo
                   (A carico del datore di lavoro)

  Misura: 28,50% sulla retribuzione lorda.
  Addizionale provvisoria 1,50%.
       C) Ammontare della retribuzione assoggettabile a contributo
         - limite minimo:  L. 400 giornaliere;
         - limite massimo:  per gli uomini L. 900 giornaliere;
                           per le donne   L. 750 giornaliere.

   Visto: Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
                      VIGORELLI