TABELLA C Assegni familiari e relativo contributo per il commercio e le professioni ed arti (L. 22 aprile 1953, n. 391 - L. 31 marzo 1954, n. 117 - D.P.R. 16 ottobre 1954, n. 1318). Comprensivi degli assegni di caropane e del relativo contributo stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, e successive modificazioni). A) Assegni mensili (Ragguagliabili a giornata o a quindicina, secondo il rapporto di 1: 26 e di 1: 2 rispettivamente, ed a settimana moltiplicando l'assegno giornaliero per sei, fermo restando, qualora il rapporto di lavoro sia di durata inferiore al mese, che non si puo' superare. In ogni caso e proporzionalmente, l'importo dell'assegno mensile, quindicinale e settimanale). ===================================================================== | Per | Per | Per ciascun Aventi diritto |ciascun figlio| il coniuge | ascendente --------------------------------------------------------------------- | | | Dirigenti, impiegati ed | | | operai. . . . . . . . | L. 3.978 | L. 2.600 | L. 1.430 | | | B) Contributo (A carico del datore di lavoro) Misura: 21% sulla retribuzione lorda. C) Ammontare della retribuzione assoggettabile a contributo - limite minimo: - limite minimo: L. 400 giornaliere; - limite massimo: per le retribuzioni riferite a mese . . . . . . . . . . . . . L. 22.500 per le retribuzioni riferite a quindicina o a quattordicina . " 11.250 per le retribuzioni riferite a settimana. . . . . . . . . . . " 5.625 per le retribuzioni riferite a giornata . . . . . . . . . . . " 900 Visto: Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale VIGORELLI