(Testo unico delle norme sugli assegni familiari-Tabella C)
    

                                                           TABELLA C

               Assegni familiari e relativo contributo
              per il commercio e le professioni ed arti
       (L. 22 aprile 1953, n. 391 - L. 31 marzo 1954, n. 117 -
                  D.P.R. 16 ottobre 1954, n. 1318).

Comprensivi  degli  assegni  di  caropane  e  del relativo contributo
  stabiliti  dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
  6 maggio 1947, n. 563, e successive modificazioni).

                         A) Assegni mensili
(Ragguagliabili  a giornata o a quindicina, secondo il rapporto di 1:
  26  e  di  1:  2  rispettivamente,  ed  a  settimana  moltiplicando
  l'assegno  giornaliero per sei, fermo restando, qualora il rapporto
  di  lavoro  sia  di  durata  inferiore  al  mese,  che  non si puo'
  superare.  In ogni caso e proporzionalmente, l'importo dell'assegno
  mensile, quindicinale e settimanale).
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                         |     Per      |      Per     | Per ciascun
   Aventi diritto        |ciascun figlio|  il coniuge  | ascendente
---------------------------------------------------------------------
                         |              |              |
Dirigenti, impiegati ed  |              |              |
  operai. . . . . . . .  |   L. 3.978   |   L. 2.600   |   L. 1.430
                         |              |              |

                            B) Contributo
                   (A carico del datore di lavoro)

  Misura: 21% sulla retribuzione lorda.
      C) Ammontare della retribuzione assoggettabile a contributo
        - limite minimo:  - limite minimo:  L. 400 giornaliere;

        - limite massimo:  per le retribuzioni riferite a
                          mese . . . . . . . . . . . . .    L. 22.500
                          per le retribuzioni riferite a
                          quindicina o a quattordicina .    "  11.250
                          per le retribuzioni riferite a
                          settimana. . . . . . . . . . .    "   5.625
                          per le retribuzioni riferite a
                          giornata . . . . . . . . . . .    "     900

        Visto: Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
                                VIGORELLI