TABELLA E Assegni familiari e relativo contributo per l'assicurazione (D.P.R. 29 luglio 1948, n. 1136 - L. 22 aprile 1953, n. 391 - L. 31 marzo 1954, n. 117). (Comprensivi degli assegni di caropane e del relativo contribuito stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, e successive modificazioni) Imprese assicuratrici, agenti e sub-agenti di assicurazione. A) Assegni mensili (Ragguagliabili a giornata secondo il rapporto di 1: 26). =================================================================== | Per | Per | Per ciascun Aventi diritto |ciascun figlio| il coniuge | ascendente ------------------------------------------------------------------ | | | Dirigenti, impiegati ed | | | operai. . . . . . . . | L. 2.288 | L. 2.054 | L. 1.716 | | | B) Contributo (A carico del datore di lavoro) Misura: 16,50% sulla retribuzione lorda. C) Ammontare della retribuzione assoggettabile a contributo - limite minimo: L. 400 giornaliere; - limite massimo: per le retribuzioni riferite a mese . . . . . . . . . . . . . L. 18.750 per le retribuzioni riferite a quindicina o a quattordicina . " 9.375 per le retribuzioni riferite a settimana. . . . . . . . . . . " 4.687 per le retribuzioni riferite a giornata . . . . . . . . . . . " 750 Visto: Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale VIGORELLI