(Testo unico delle norme sugli assegni familiari-Tabella F)
    
                                                  TABELLA F

               Assegni familiari e relativo contributo
                  per i servizi tributari appaltati
    (D.P.R. 19 febbraio 1948, n. 225 L. 7 luglio 1948, n. 1093 -
       D.P.R. 29 luglio 1948, n. 1136 - D.P.R. 12 maggio 1953,
                 n. 563 - L. 31 marzo 1954, n. 117).

(Comprensivi  degli  assegni  di  caropane  e del relativo contributo
  stabiliti  dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
  6 maggio 1947, n. 563, e successive modificazioni).

                         A) Assegni mensili
      (Ragguagliabili a giornata secondo il rapporto di 1: 26).
=====================================================================
                         |     Per      |      Per     | Per ciascun
   Aventi diritto        |ciascun figlio|  il coniuge  | ascendente
---------------------------------------------------------------------
                         |              |              |
Dirigenti e impiegati .  |   L. 1.053   |   L. 1.066   |   L.   936
Operai. . . . . . . . .  |   "    884   |   "    884   |   "    832
                         |              |              |

                            B) Contributo
                   (A carico del datore di lavoro)

  Misura: 15,50% sulla retribuzione lorda.
      C) Ammontare della retribuzione assoggettabile a contributo
        - limite minimo:  L. 400 giornaliere;
        - limite massimo:  per le retribuzioni riferite a
                          mese . . . . . . . . . . . . .    L. 18.750
                          per le retribuzioni riferite a
                          quindicina o a quattordicina .    "   9.375
                          per le retribuzioni riferite a
                          settimana. . . . . . . . . . .    "   4.687
                          per le retribuzioni riferite a
                          giornata . . . . . . . . . . .    "     750
             Visto:
 Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
                                    VIGORELLI