(Allegato - art. 77)
                              Art. 77. 
       (Possesso dei documenti necessari per la circolazione) 
 
  Il conducente deve avere con se' il documento di  circolazione  del
veicolo prescritto dal  presente  titolo  e,  qualora  faccia  di  un
autoveicolo uso diverso da quello  risultante  dal  detto  documento,
deve avere con se' anche la relativa autorizzazione. 
  Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' punito  con
l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.