(Allegato - art. 78)
                              Art. 78. 
    (Caratteristiche dei veicoli a motore: approvazione dei tipi) 
 
  Nel regolamento  per  l'esecuzione  delle  presenti  norme  saranno
stabiliti nei riguardi dei veicoli a motore e  dei  veicoli  da  essi
trainati le caratteristiche dei dispositivi di frenatura; il  numero,
le caratteristiche e le modalita' di applicazione dei dispositivi  di
segnalazione visiva e di illuminazione, i dispositivi di segnalazione
visiva dei carrelli-appenidice; gli autoveicoli e i  filoveicoli  che
debbono essere  muniti  dei  dispositivi  laterali  a  luce  riflessa
arancione;  le  caratteristiche  dei  dispositivi   di   segnalazione
acustica   e   dei   dispositivi   supplementari   di   allarme;   le
caratteristiche  e  le  modalita'  di  applicazione  dei  dispositivi
silenziatori, nonche' la posizione del tubo di scarico  dei  prodotti
della combustione dei veicoli con motore Diesel,  le  caratteristiche
dei vetri, nonche' le caratteristiche e le modalita' di  applicazione
dei dispositivi retrovisivi; le caratteristiche  e  le  modalita'  di
applicazione dei dispositivi per la percezione  di  segnalazioni;  le
caratteristiche dei pneumatici  e  sistemi  equivalenti,  nonche'  le
caratteristiche dei dispositivi  di  adattamento  per  la  marcia  su
strada  delle  macchine   agricole   cingolate;   il   peso   massimo
rimorchiabile  e  le  caratteristiche  degli  organi  di  traino;  le
caratteristiche dei carrelli-appendice e quelle dei rimorchi agricoli
di  peso  complessivo  a  pieno  carico  fino  a  15   quintali,   le
caratteristiche e le modalita' di  applicazione  dei  dispositivi  di
alimentazione  con  combustibili   in   pressione   o   gassosi;   le
caratteristiche e le  modalita'  di  applicazione  delle  targhe;  le
caratteristiche degli autoveicoli, dei  motoveicoli  e  dei  rimorchi
adibiti al trasporto di merci pericolose. 
  Il Ministero dei  trasporti  approva  i  tipi  dei  dispositivi  di
frenatura continui e  automatici;  dei  dispositivi  di  segnalazione
visiva e di illuminazione; dei dispositivi di segnalazione acustica e
dei   dispositivi   supplementari   di   allarme;   dei   dispositivi
silenziatori;  dei  vetri;  dei  dispositivi  per  la  percezione  di
segnalazioni dei pneumatici per neve;  degli  organi  di  traino  dei
dispositivi di alimentazione con combustibili in pressione o gassosi. 
  Chiunque circola con un  veicolo  non  conforme  alle  prescrizioni
stabilite dal regolamento, sulla posizione del tubo  di  scarico  dei
prodotti della combustione dei veicoli con motore Diesel, ovvero alle
caratteristiche dei carrelli-appendice e  dei  rimorchi  agricoli  di
peso complessivo a pieno carico fino a 15 quintali e' punito  con  la
ammenda da lire cinquemila a lire ventimila. Chiunque circola con  un
veicolo non conforme  alle  prescrizioni  stabilite  dal  regolamento
sulle  caratteristiche  degli   organi   di   traino,   ovvero   alle
prescrizioni sui dispositivi di  alimentazione  con  combustibili  in
pressione o gassosi, e' punito con l'ammenda da lire  venticinquemila
a lire centomila. 
  Chiunque circola con un  veicolo  non  conforme  alle  prescrizioni
stabilite dal regolamento sulle  caratteristiche  degli  autoveicoli,
dei  motoveicoli  e  dei  rimorchi  adibiti  al  trasporto  di  merci
pericolose e' punito con l'arresto fino a due mesi e con l'ammenda da
lire venticinquemila a lire centomila.