(Allegato- art. 62)
                              Art. 62. 
 
  L'ammenda disciplinare consiste nel pagamento a favore dello  Stato
di una somma non inferiore a un decimo, ne' superiore a un quinto del
trattamento economico mensile previsto dall'articolo 148 e  determina
il ritardo di un anno nell'aumento periodico  previsto  dallo  stesso
articolo, a decorrere dalla data in cui verrebbe a scadere  il  primo
aumento successivo alla punizione. 
  Essa, oltre che negli altri casi previsti dal presente ordinamento,
e' inflitta: 
    a) per maggiore gravita' dei fatti per i  quali  e'  prevista  la
censura; 
    b) per contegno  scorretto  verso  i  superiori,  i  colleghi,  i
dipendenti ed il pubblico; 
    c) per inosservanza del segreto di ufficio; 
    d) per tolleranza di irregolarita'  di  servizio  o  di  atti  di
indisciplina, di contegno scorretto o di abusi da parte del personale
dipendente; 
    e) per essersi  avvalso  di  persona  estranea  al  servizio  per
eseguire atti del proprio Ministero.