Art. 62. L'ammenda disciplinare consiste nel pagamento a favore dello Stato di una somma non inferiore a un decimo, ne' superiore a un quinto del trattamento economico mensile previsto dall'articolo 148 e determina il ritardo di un anno nell'aumento periodico previsto dallo stesso articolo, a decorrere dalla data in cui verrebbe a scadere il primo aumento successivo alla punizione. Essa, oltre che negli altri casi previsti dal presente ordinamento, e' inflitta: a) per maggiore gravita' dei fatti per i quali e' prevista la censura; b) per contegno scorretto verso i superiori, i colleghi, i dipendenti ed il pubblico; c) per inosservanza del segreto di ufficio; d) per tolleranza di irregolarita' di servizio o di atti di indisciplina, di contegno scorretto o di abusi da parte del personale dipendente; e) per essersi avvalso di persona estranea al servizio per eseguire atti del proprio Ministero.