Art. 63. La sospensione disciplinare importa, per tutta la sua durata, la cessazione dall'esercizio delle funzioni e la privazione di ogni retribuzione e di qualsiasi altri trattamento economico, salvo quanto disposto dall'articolo seguente. La sospensione, oltre che negli altri casi previsti dal presente ordinamento, e' inflitta: a) per particolare gravita' dei fatti pur i quali e' prevista l'ammenda disciplinare; b) per qualsiasi infrazione che dimostri riprovevole condotta, difetto di rettitudine o tolleranza di gravi abusi; c) per denigrazione dell'amministrazione o dei superiori; d) per inosservanza del segreto di ufficio che abbia prodotto grave danno; e) per violazione colposa dei doveri di ufficio che abbia recato grave pregiudizio agli interessi dello Stato; f) per comportamento che produca interruzione o turbamento nella regolarita' o nella continuita' del servizio e per volontario abbandono del servizio, salvo restando quanto e' disposto dall'art. 4 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, in ordine alla tutela degli interessi collettivi ed individuali degli impiegati; g) per uso dell'ufficio a fini personali; h) per avere scientemente ecceduto i limiti delle proprie attribuzioni. La sospensione puo' durare da uno a sei mesi, salvo che non sia altrimenti disposto. L'ufficiale giudiziario, al quale e' inflitta la sospensione, non puo' conseguire l'aumento progressivo del trattamento economico previsto dal primo comma dell'art. 148 se non siano decorsi due anni dalla data dell'infrazione e subisce un ritardo di due anni nell'aumento periodico previsto dal comma successivo dello stesso art. 148: tale ritardo e' di tre anni se la sospensione e' superiore a tre mesi.