(Allegato- art. 63)
                              Art. 63. 
 
  La sospensione disciplinare importa, per tutta la  sua  durata,  la
cessazione dall'esercizio delle funzioni  e  la  privazione  di  ogni
retribuzione e di qualsiasi altri trattamento economico, salvo quanto
disposto dall'articolo seguente. 
  La sospensione, oltre che negli altri casi  previsti  dal  presente
ordinamento, e' inflitta: 
    a) per particolare gravita' dei fatti pur  i  quali  e'  prevista
l'ammenda disciplinare; 
    b) per qualsiasi infrazione che  dimostri  riprovevole  condotta,
difetto di rettitudine o tolleranza di gravi abusi; 
    c) per denigrazione dell'amministrazione o dei superiori; 
    d) per inosservanza del segreto di  ufficio  che  abbia  prodotto
grave danno; 
    e) per violazione colposa dei doveri di ufficio che abbia  recato
grave pregiudizio agli interessi dello Stato; 
    f) per comportamento che produca interruzione o turbamento  nella
regolarita'  o  nella  continuita'  del  servizio  e  per  volontario
abbandono del servizio, salvo restando quanto e' disposto dall'art. 4
della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, in ordine  alla  tutela  degli
interessi collettivi ed individuali degli impiegati; 
    g) per uso dell'ufficio a fini personali; 
    h)  per  avere  scientemente  ecceduto  i  limiti  delle  proprie
attribuzioni. 
  La sospensione puo' durare da uno a sei mesi,  salvo  che  non  sia
altrimenti disposto. 
  L'ufficiale giudiziario, al quale e' inflitta la  sospensione,  non
puo'  conseguire  l'aumento  progressivo  del  trattamento  economico
previsto dal primo comma dell'art. 148 se non siano decorsi due  anni
dalla  data  dell'infrazione  e  subisce  un  ritardo  di  due   anni
nell'aumento periodico previsto dal  comma  successivo  dello  stesso
art. 148: tale ritardo e' di tre anni se la sospensione e'  superiore
a tre mesi.