(Allegato- art. 65)
                              Art. 65. 
 
  La destituzione e' inflitta: 
    a) per atti i quali rivelino mancanza del senso dell'onore e  del
senso morale; 
    b) per atti che siano in grave contrasto con i doveri di fedelta'
dell'ufficiale giudiziario; 
    c) per grave abuso di autorita' o di fiducia; 
    d) per dolosa violazione dei doveri di ufficio che  abbia  recato
grave pregiudizio allo Stato, ad enti pubblici o a privati; 
    e) per illecito uso o distrazione di somme comunque ricevute  per
ragioni d'ufficio o per connivenza in tali abusi; 
    f) per richiesta o accettazione di illeciti compensi  o  benefici
in relazione ad attivita' del proprio ufficio: 
    g) per gravi atti d'insubordinazione commessi pubblicamente o per
eccitamento all'insubordinazione; 
    h) per istigazione agli atti di cui alla lettera f) dell'art. 63.