(Allegato- art. 66)
                              Art. 66. 
 
  L'ufficiale giudiziario  incorre  nella  destituzione,  escluso  il
procedimento disciplinare: 
    a) per condanna, passata in  giudicato,  per  delitti  contro  la
personalita' dello Stato, esclusi quelli previsti  nel  capo  IV  del
titolo I del libro II  del  Codice  penale;  ovvero  per  delitti  di
peculato, malversazione, concussione, corruzione, per delitti  contro
la fede pubblica, esclusi quelli di cui agli articoli 457,  495,  498
del Codice penale, per delitti contro la  moralita'  pubblica  ed  il
buon costume previsti dagli articoli 519, 520, 521,  531,  532,  533,
534, 535, 536 e 537 del Codice penale e  per  i  delitti  di  rapina,
estorsione,  millantato  credito,  furto,  truffa  ed  appropriazione
indebita; 
    b) per condanna, passata in giudicato, che importi l'interdizione
perpetua dai pubblici uffici ovvero l'applicazione di una  misura  di
sicurezza detentiva o della liberta' vigilata.