(Allegato- art. 69)
                              Art. 69. 
 
  L'ufficiale  giudiziario  destituito  ai  sensi  dell'art.   66   e
successivamente assolto nel  giudizio  penale  di  revisione  con  la
formula  prevista  dall'art.  566,  comma  secondo,  del  Codice   di
procedura penale, ha diritto alla riammissione in servizio, anche  in
soprannumero salvo  riassorbimento,  dalla  data  della  sentenza  di
assoluzione e con la medesima anzianita'  che  aveva  all'atto  della
destituzione e riprende il proprio posto in graduatoria. 
  All'ufficiale  giudiziario  assolto  in  seguito  a   giudizio   di
revisione spetta, per il  periodo  di  destituzione,  il  trattamento
economico previsto dall'art. 148 e spettano tutti gli altri  assegni,
non percepiti, a carico dello  Stato;  detto  periodo  e',  altresi',
utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza.