Art. 70. Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche all'ufficiale giudiziario destituito a seguito di procedimento disciplinare e quelle del secondo comma dello stesso articolo all'ufficiale giudiziario punito con sanzione superiore alla censura, quando, a seguito della revisione del procedimento disciplinare, egli sia stato prosciolto da ogni addebito. Le disposizioni del comma precedente sono applicabili altresi' nei casi di annullamento del provvedimento disciplinare o di estinzione del relativo procedimento.