(Allegato- art. 70)
                              Art. 70. 
 
  Le  disposizioni  dell'articolo  precedente  si   applicano   anche
all'ufficiale  giudiziario  destituito  a  seguito  di   procedimento
disciplinare  e  quelle  del  secondo  comma  dello  stesso  articolo
all'ufficiale giudiziario punito con sanzione superiore alla censura,
quando, a seguito della revisione del procedimento disciplinare, egli
sia stato prosciolto da ogni addebito. 
  Le disposizioni del comma precedente sono applicabili altresi'  nei
casi di annullamento del provvedimento disciplinare o  di  estinzione
del relativo procedimento.